Attività - consulenza di “E-Commerce”
Il Commercio Elettronico (“E-Commerce”) è uno strumento che permette di acquistare prodotti e servizi on-line, attraverso il Word Wide Web, pagando con carta di credito o moneta digitale o al ricevimento della merce.
Novità normative: Elementi essenziali delle nuove norme in materia di iva da applicare a partire dal 1° luglio 2021
A partire dal 1° luglio 2021 inizierà ad applicarsi una serie di modifiche alla direttiva 2006/112/CE (la direttiva IVA) che inciderà sulle norme in materia di IVA applicabili alle attività di commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C). Il Consiglio ha adottato tali norme tramite la direttiva (UE) 2017/2455 nel dicembre 2017 e la direttiva (UE) 2019/1995 nel novembre 2019 (direttive sulle norme IVA per il commercio elettronico).
La logica alla base di tali modifiche è il superamento delle barriere alle vendite online transfrontaliere, come annunciato nella comunicazione della Commissione del 2015 “Strategia per il mercato unico digitale in Europa”1 e nella comunicazione del 2016 su un piano d’azione sull’IVA “Verso uno spazio unico europeo dell’IVA – Il momento delle scelte”2. In particolare, tali modifiche affronteranno le sfide derivanti dai regimi IVA per le vendite a distanza di beni e dall’importazione di spedizioni di basso valore, ossia:
le imprese dell’UE che vendono beni online a consumatori finali situati in altri Stati membri devono registrarsi ai fini dell’IVA e contabilizzare l’IVA nello Stato membro del consumatore quando le loro vendite superano la soglia prevista per le vendite a distanza, ossia 35 000/100 000 EUR; ciò impone un onere amministrativo notevole agli operatori economici e impedisce lo sviluppo del commercio elettronico all’interno dell’UE;
gli Stati membri perdono parte delle loro entrate fiscali a causa dell’esenzione dall’IVA concessa per l’importazione di beni di valore modesto fino a 22 EUR e tale esenzione determina pratiche abusive;
le imprese non aventi sede nell’UE che vendono beni a partire da paesi terzi a consumatori nell’Unione possono effettuare cessioni esenti da IVA nell’UE e non sono tenute a registrarsi ai fini IVA; tali imprese beneficiano di un vantaggio commerciale evidente rispetto ai loro concorrenti stabiliti nell’Unione.
Aspetti Burocratici
Le imprese che intendono svolgere attività di commercio elettronico devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di inizio attività dalla quale deve risultare, obbligatoriamente l’indirizzo del sito Web e i dati identificativi dell’internet service provider (art 35 del DPR 633/72). Il Fisco distingue due tipologie di commercio elettronico a seconda del tipo di bene scambiato:
Commercio Elettronico Diretto (on-line): si verifica quando la cessione dei beni immateriali o digitalizzati (quali software, licenze d’uso, e-book etc.) viaggiano attraverso i collegamenti informatici ed arrivano al computer del compratore con la semplice connessione al sito del venditore.
Commercio Elettronico Indiretto (off-line): si realizza quando l’ordine dei beni materiali viene effettuato on-line, ma la consegna del bene avviene materialmente utilizzando tradizionali mezzi di trasporto (servizio postale, corrieri nazionali ed internazionali).
Nel “modello off-line” il commercio elettronico è inteso come una forma tecnologica di vendita tradizionale (in pratica una forma innovativa di vendita a distanza), nel “modello on-line” viene assimilato ad un servizio dovuto all’attuazione di invio di “beni” in rete.